Il fortunato (o sfortunato) protagonista della vicenda è il vincitore di un concorso che vantava come primo premio una Porsche del valore di euro 54.500,00. Pieno di speranza e di aspettative, tenendo in mano il biglietto baciato dalla fortuna, va a ritirare la vincita. Già si immagina di sfrecciare per le strade della città al volante del suo nuovo bolide. Ma la realtà lo colpisce come una pattuglia che lo ferma per eccesso di velocità. La vettura non c’è. “Come non c’è?” “Beh, adesso non è qui.” “Vuol dire che arriverà tra poco?” “Ecco, a essere precisi precisi, non arriverà mai.”

La cauzione a garanzia della regolarità del concorso

Il sorriso di trasforma in un’espressione di disappunto, mentre la mano si stringe sul biglietto della lotteria. Per fortuna c’è il D.P.R. 430 del 2001, un decreto “recante regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali”, cioè, un decreto che disciplina i concorsi a premi. L’articolo 7 di questo decreto prevede che, se vuoi organizzare un concorso a premi, devi prima versare una cauzione in denaro pari “al valore complessivo dei premi”. Ciò al fine di garantire che vengano effettivamente consegnati ai vincitori i premi promessi. E dove la devi versare questa cauzione? Per essere sicuri che la cauzione sia sempre disponibile, dev’essere consegnata al Ministero delle attività produttive.

Così, il vincitore dell’auto di lusso si reca presso il Ministero per reclamare il denaro. Non ha avuto la Porsche ma, almeno, ne riceverà il controvalore in denaro. “Buongiorno, sono venuto a ritirare la cauzione.” “Beh, adesso non è qui.” Gli rispondono. “Vuol dire che arriverà tra poco?” “Ecco, a essere precisi precisi, …” “Mi scusi, ma lei ha un cugino che lavora nell’organizzazione dei concorsi?” “No, perché?” Come varai capito, la cauzione non gli viene consegnata e l’espressione di disappunto si è ora trasformata in uno sguardo d’ira, mentre il biglietto stretto in pugno è oramai tutto accartocciato.

Ma a chi spetta la cauzione?

Cos’è successo? È successo che per il Ministero la cauzione (che effettivamente era stata depositata) non serviva ad assicurare l’effettiva consegna dei premi spettanti ai vincitori, bensì serviva a “tutela della pubblica fede”. In pratica, secondo il Ministero chi organizza un concorso deve depositare il denaro e, se non paga il premio, lo perde, ma non a favore del vincitore, bensì a favore del Ministero stesso. Della serie, “Ti piace vincere facile?” che, a ben vedere, è proprio lo slogan di una lotteria nazionale. Dunque, la cauzione sarebbe una sanzione in danno di chi organizza un concorso e non consegna il premio.

L’unica fortuna del “sempre meno fortunato” vincitore è quella di rivolgersi a un buon avvocato che lo difende fino davanti alla Corte di Cassazione. La Cassazione, leggendo il decreto 430/2001 osserva che, senza dubbio, “la cauzione è finalizzata proprio a garantire l’effettiva corresponsione dei beni promessi e tale effettiva corresponsione non può che essere realizzata con il versamento della cauzione all’avente diritto vincitore del concorso a premi”. In sostanza, il vincitore è l’effettivo beneficiario della cauzione, anche se individuato (necessariamente) in un momento successivo al versamento della cauzione stessa: proprio a lui deve essere versata la somma incamerata dal Ministero in caso di mancato pagamento del premio. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24428/20)