La Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una vicenda piuttosto singolare e relativa al disagio occorso ad alcuni passeggeri che, dovendo viaggiare da Helsinki a Singapore, si erano visti cancellare il volo; dopo aver accettato di imbarcarsi su un volo alternativo (che partiva il giorno dopo), avevano subito un ulteriore ritardo, a causa di un guasto all’aeroplano.

Come è noto, il Regolamento ue 261/2004 prevede il diritto ad una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo; questa compensazione scatta automaticamente e può essere richiesta direttamente alla compagnia aerea; essa ha un importo predeterminato, variabile in relazione alla lunghezza della tratta. Lo stesso Regolamento prevede inoltre un’altra compensazione automatica in caso di ritardi che superino un certo numero di ore (variabile in relazione alla lunghezza della tratta).

In questo specifico caso, ci si è chiesti se i due diritti fossero cumulabili, visto che il ritardo si è verificato sul volo alternativo a quello cancellato. In altre parole: il passeggero può, per così dire, raddoppiare il proprio rimborso?

La risposta della Corte è positiva (di contrario avviso, ovviamente, era stata la compagnia aerea, che aveva risarcito i passeggeri solo per la cancellazione del volo): secondo i Giudici, infatti, il Regolamento non esclude la possibilità di “cumulare” i due risarcimenti, laddove ovviamente ne ricorrano le circostanze, posto che, come è accaduto nel caso di specie, il disagio per i passeggeri è stato doppio: dapprima si sono visti cancellare il volo e hanno dovuto accettare una soluzione alternativa; successivamente, hanno dovuto sopportare un ritardo.

Né, secondo la Corte, la compagnia può ritenere che il guasto al proprio veivolo sia una “circostanza eccezionale”, tale da giustificare il ritardo e quindi escludere il diritto al risarcimento. La circostanza eccezionale, precisano i Giudici, può essere solamente quella che sfugge al potere di controllo del vettore aereo e tale non è un semplice guasto tecnico.

(avv. Andrea Martinis)