Tra le conseguenze più immediate della pandemia di Covid-19 c’è stata la massiccia cancellazione di voli per i quali i passeggeri avevano già acquistato i biglietti. Si è quindi subito posto il problema di ottener il rimborso del prezzo inutilmente versato. Il legislatore italiano, per evitare che le compagnie aeree e i tour operator venissero sepolti dal peso di queste richieste, ha previsto la possibilità di effettuare questi rimborsi a mezzo di un voucher. Praticamente, anziché ottenere indietro il denaro speso, il passeggero riceve un buono del valore equivalente, da utilizzare per l’acquisto di un nuovo biglietto.

Questa soluzione, valida per i contratti con esecuzione prevista tra l’11 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, è contenuta nel decreto legge “cura Italia”, come convertito a mezzo della legge n. 27 del 24 aprile 2020. Si tratta di una norma di favore per il settore dei trasporti/turismo, che però stride con i principi contenuti nella normativa comunitaria. Il Regolamento Europeo 261/2004, infatti, prevede che in caso di volo cancellato, il passeggero abbia diritto al rimborso. Questo significa che deve essere il consumatore, eventualmente, a scegliere il voucher, ma che non può essere costretto ad accettarlo, in luogo del rimborso.

La legge italiana, invece, lascia che sia il vettore a scegliere per il passeggero. Si crea così un conflitto tra norme, di cui avevamo già parlato su questo sito, precisamente qui. Come uscire da questa situazione? Il Giudice di pace di Palermo si è posto questo problema, visto che ha dovuto decidere sulla domanda proposta da un passeggero a cui la compagnia area continuava a negare il rimborso del biglietto. Il consumatore, a cui non andava bene di accettare un voucher, si è rivolto alla Giustizia, invocando proprio la norma comunitaria. Il Giudice di pace, nella sentenza n. 856 del 2021, ha ritenuto che il Regolamento Europeo sia prevalente sulla norma nazionale. Il diritto al rimborso, che viene espressamente previsto a livello europeo, non può essere limitato dalla legge italiana. La sentenza ha condannato pertanto la compagnia aerea a rimborsare il passeggero.

(avv. Andrea Martinis)