Il decreto legislativo 24/2023 ha esteso nel nostro ordinamento l’istituto del whistleblowing. Si tratta, in estrema sintesi, di proteggere e incentivare le segnalazioni anonime relative a potenziali illeciti commessi nelle aziende. Fino ad ora, la sfera di applicazione era limitata al mondo della Pubblica Amministrazione e a quegli enti privati che si erano dotati di modello organizzativo cosiddetto 231. Il campo di applicazione di questa norma, quindi, si è decisamente ampliato.
Chi dovrà adeguarsi?
In particolare, i destinatari della nuova disciplina sono, anzitutto, le aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. La soglia dei cinquanta dipendenti non è richiesta nel caso in cui l’azienda operi in settori regolamentati a livello europeo. Da ultimo, rientrano le imprese che abbiano adottato un modello organizzativo secondo il d.lgs. 231/2001.
Lo scopo della disciplina è fondamentalmente quello di proteggere gli autori della segnalazione. Si tratta di evitare che essi subiscano delle ripercussioni nell’ambiente lavorativo, proprio per aver riportato l’illecito di cui sono venuti a conoscenza. Evidentemente, questo obiettivo si può raggiungere solamente assicurando il massimo rispetto delle norme in materia di protezione dati personali e, anzi, rafforzandole espressamente. La tutela non si limita al periodo di durata del rapporto di lavoro, ma può anche trovare spazio prima dell’instaurazione di esso, nel caso in cui il segnalante abbia appreso dell’illecito durante il processo di selezione. Parimenti, la tutela si estende successivamente alla cessazione del rapporto.
Cosa si dovrà fare?
L’adempimento principale richiesto alle aziende è quello di attivare dei canali di segnalazione. Essi devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, del contenuto, dei documenti e delle persone comunque menzionate nella segnalazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione. In alternativa, è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
I termini entro cui adeguarsi alla nuova disciplina sono diversi, in relazione alle dimensioni aziendali. La data da cerchiare sul calendario è infatti quella del 15 luglio 2023 per le aziende più grosse. Quelle che impiegano meno di 250 dipendenti, invece, hanno a disposizione qualche mese in più per attivare i canali di segnalazione; per loro, infatti, il termine è quello del 17 dicembre 2023.
Avv. Andrea MARTINIS
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