Il volo cancellato, soprattutto se si tratta di quello che ci dovrebbe portare in vacanza, è una fonte di stress doppiamente nefasta. Oltre a togliere il piacere di un momento atteso a lungo, comporta l’insorgere di un danno per cui non sempre è facile ottenere risarcimento. Un caso, recentemente deciso dalla Cassazione (ordinanza n. 6177/2024), aiuta a fare chiarezza.

Il caso: volo cancellato, giurisdizione derogata

Ryanair cancella un volo (andata e ritorno) da Bologna a Siviglia, costringendo il passeggero ad acquistare il biglietto da un’altra compagnia, che però al ritorno atterra a Venezia. A questo disagio, si aggiungono ulteriori spese e perdite, connesse alla forzata modifica del piano vacanze. Da qui l’azione risarcitoria, presentata davanti al Giudice di pace di Bologna, per ottenere la “compensazione pecuniaria” prevista dal Regolamento UE 261/2004.

Il Giudice di pace (e il Tribunale, in secondo grado) ritiene però che la causa andrebbe proposta davanti al Giudice irlandese, in forza del contratto intercorso tra il passeggero e Ryanair. All’atto di acquisto del biglietto, infatti, il passeggero acconsente alla clausola che individua, quale giudice eventualmente competente a decidere sulle controversie, quello più comodo al vettore. Evidente che per il consumatore siamo davanti ad una situazione che scoraggia la proposizione di un’azione giudiziale. Il passeggero invoca quindi la Convenzione di Montreal sul trasporto internazionale, che vieta la deroga alla giurisdizione.

La Cassazione e la Convenzione di Montreal

La Cassazione, chiamata a rispondere sul punto, decide però in senso opposto. Il Regolamento Europeo, infatti, fa salva la Convenzione di Montreal. Essa si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno. Si applica, inoltre, anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo. Né si può pensare che la Convenzione non si applichi perché il passeggero ha fondato la domanda sul Regolamento UE. Quest’ultimo, infatti, fa salva l’applicazione della Convenzione. Il punto fondamentale è che questa Convenzione

Fatte queste precisazioni, la Cassazione ha rinviato la causa davanti al Tribunale di Bologna, affinché proceda ad un nuovo esame, tenendo conto di queste indicazioni.