L’informazione fornita dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri non lascia dubbi circa la legittimità degli spostamenti – anche da un Comune all’altro – per visitare o prelevare i figli minorenni che si trovino presso l’altro genitore e condurli presso la propria abitazione, purché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio (di cui, pertanto, è opportuno portare copia con sé) o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Tali spostamenti, si legge nella nota del Governo italiano, dovranno comunque avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario imposte dall’emergenza COVID-19.

Tale indicazione è stata evidentemente recepita dal Tribunale di Roma, che in una recente sentenza del 7.4.2020 (Giudice estensore: dott.ssa Annamaria Di Giulio) ha affermato che la frequentazione tra il padre e i figli minori “non espone gli stessi ad alcun rischio ulteriore che non sia quello normalmente connesso alla situazione generale emergenziale già in atto”, sicché i tempi di visita del genitore non affidatario potranno venire rispettati, a patto che vengano adottate le cautele previste dalla vigente normativa in tema di spostamenti nella città e rispettate le misure di igiene previste nei provvedimenti governativi adottati per l’emergenza COVID-19.

Di diverso avviso è parso essere, tuttavia, il Tribunale di Vasto che, con provvedimento collegiale dd. 2.4.2020 (Giudice estensore: dott. Fabrizio Pasquale) ha, invece, ritenuto necessario non consentire le trasferte come richiesto dal padre (peraltro dimorante a Milano), evidenziando “che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M.9/3/2020 ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, come pure al D.P.C.M. 21/3/2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22/3/2020”.

Tali provvedimenti governativi, infatti, sono volti a contenere il contagio anche mediante la limitazione degli spostamenti in comuni diversi da quello di dimora, per cui, secondo il Tribunale di Vasto, in tale momento storico, il rispetto delle norme limitative della circolazione delle persone (legittimamente imposto per ragioni sanitarie – art. 16 Cost.)  prevale sul diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di frequentarsi regolarmente.

(avv. Debora Valentini)