Registrare una conversazione viola la privacy? Domanda che sempre più frequentemente si pone nella vita quotidiana. Sono lontani i tempi dei microregistratori: ormai, per avere traccia di uno scambio di parole, è sufficiente avere con sé il proprio smartphone. È normale, quindi, imbattersi in dialoghi fissati su un supporto di memorizzazione, che circolano con incredibile facilità. Ma quali sono i confini della liceità in questa operazione?

Il concetto di “trattamento domestico”

Per trovare una risposta, è utile guardare ad uno dei primissimi articoli del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, ovvero l’art. 2. Secondo questa disposizione, infatti, il sistema normativo del GDPR non si applica ai trattamenti di dati personali che rientrano in determinate categorie. Restano esclusi, per esempio, i trattamenti “effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”.

Non c’è dubbio che registrare una conversazione sia un trattamento di dati personali e che, potenzialmente, si investe il settore privacy. Ciò nonostante, la registrazione potrebbe restare fuori dal campo di operatività del GDPR. Questo accade nel caso in cui sia effettuata da una persona fisica, per finalità di natura non professionale e nell’ambito domestico. L’esenzione non si applica per le registrazioni svolte in ambito professionale o per ragioni lavorative. Parimenti, non vale nel caso in cui vengano coinvolti soggetti che esulano dallo stretto ambiente che può essere ritenuto “domestico”. L’attenzione va posta anche alla circolazione della registrazione, che deve rimanere entro uno stretto ambito di persone. Consentire una diffusione incontrollata, quindi, significa andare oltre l’ambito “domestico”.

Un paio di esempi pratici possono chiarire ancora meglio il punto. L’insegnante che decide di registrare le proprie lezioni sfora i limiti dell’art. 2 GDPR. Ancora: una conversazione di lavoro, registrata da una persona e messa a disposizione dei colleghi, affinché, tempo dopo, la possano utilizzare in tribunale, va oltre i confini del trattamento “domestico”. Per contro, registrare una conversazione tra amici e conservarla nel giro dei diretti interessati, può ritenersi un trattamento escluso dal GDPR.