Se si decide di installare un impianto di videosorveglianza domestico, è importante ricordarsi che il motto “a casa mia faccio quello che mi pare” non vale. Il Garante Privacy, in un recente provvedimento, ha infatti ammonito un cittadino, che evidentemente aveva pensato di poter gestire le telecamere a suo piacimento. Nello specifico, si trattava di un impianto che riprendeva l’ingresso alla propria abitazione, ma che aveva un angolo visuale esteso a zone circostanti, aperte al pubblico.
La deroga per l’attività domestica
E proprio qui risiede il problema. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di privati cittadini, infatti, di per sé non ricade nell’ambito di applicazione del GDPR. Si rientra, infatti, in quella che viene definita “attività a carattere esclusivamente personale e domestico”. Questa deroga, però, richiede molta attenzione nella sua applicazione. La speciale facoltà, infatti, cede nel momento in cui avviene una comunicazione dei dati al di fuori del ristretto ambito domestico. Non solo: è necessario che le riprese non siano rivolte verso aree aperte al pubblico, aree comuni o di proprietà di terzi.
Diventa fondamentale, pertanto, occuparsi attentamente dell’orientamento delle telecamere o comunque assicurarsi che le riprese siano contenute all’ambito domestico. L’angolo di visuale delle telecamere va limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.
Ampliare l’angolo di ripresa è possibile, ma…
Possono presentarsi delle circostanze tali da giustificare l’estensione dell’angolo di visuale. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui il cittadino abbia subito dei furti, o altri episodi delittuosi. In tali casi, il privato ha un legittimo interesse ad estendere la portata delle riprese. Tale situazione di interesse, però, deve essere adeguatamente documentata. Ma, soprattutto, in questa ipotesi il cittadino dovrà attenersi alle prescrizioni privacy dettate in materia di videosorveglianza. Prescrizioni del tutto ignorate nel caso di specie. Trattandosi, però, di una situazione tra privati cittadini, il Garante ha deciso di procedere con “mano leggera”: nessuna sanzione, ma solo un ammonimento.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale