Quando deve tenere una lezione di sci, il maestro ha la possibilità di scegliere la pista sulla quale far esercitare gli allievi che gli sono stati affidati; tale scelta può comportare delle conseguenze sotto il profilo della responsabilità nel caso in cui si verifichino degli infortuni agli allievi.

In questo senso può essere letta la sentenza n. 7417 del 2017, con cui la Corte di cassazione ha esaminato il caso della caduta di un ragazzino, infortunatosi durante una lezione di sci. La domanda risarcitoria, precisa la Corte, va inquadrata sotto il profilo della responsabilità contrattuale, posto che – alla base del tutto – c’è un contratto concluso tra la scuola di sci e la persona interessata: questo comporta che il danneggiato ha l’onere di provare il contratto e di allegare l’inadempimento della scuola (id est: del maestro di sci), mentre, per contro, la scuola di sci deve dimostrare che non vi è stato alcun inadempimento e che il sinistro si è verificato per una causa non imputabile.

Le cadute sono un evento tutt’altro che imprevedibile nel corso di lezioni di sci, per cui non si può arrivare al punto di sostenere che la scuola debba garantire (quasi fosse un’obbligazione di risultato) che l’allievo non cadrà; l’attività sciistica, quindi, comporta un rischio insito in sé, ma comunque il maestro non deve esporre gli allievi a rischi ulteriori. Ecco quindi che diventa fondamentale, ai fini della valutazione di questa “estensione del rischio”, la scelta della pista dove far esercitare gli allievi, che contempla anche la valutazione delle condizioni della pista stessa (le quali ben possono variare in relazione all’innevamento ed alla temperatura), nonché la valutazione circa eventuali precedenti esperienze degli allievi sulla pista in questione. Una lezione di sci su una pista poco battuta, dove l’allievo non è mai sceso precedentemente, può determinare la responsabilità della scuola di sci per la caduta e il conseguente danno subito.

(avv. Andrea Martinis)