Con la sentenza 31843/2023 la Corte di cassazione ricorda che anche il reato di guida in stato di ebbrezza può beneficiare della cosiddetta particolare tenuità del fatto. Si tratta di una peculiare causa di non punibilità, che prende in considerazione le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. Quando, considerati appunto questi fattori, l’offesa risulta particolarmente tenue e il fatto “non abituale”, l’imputato va esente da pena. In buona sostanza, per quanto astrattamente sarebbe configurabile un’ipotesi di reato, la punibilità viene esclusa.
Si tratta di uno strumento volto ad evitare una sentenza di condanna nei confronti di chi si sia reso responsabile di comportamenti astrattamente configurabili come reato ma, all’atto pratico, poco offensivi. Ed è un istituto di applicazione generale. Questo significa che, nei limiti definiti dall’art. 131-bis c.p. (reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni), la particolare tenuità può essere applicata sempre. Anche nell’ipotesi di guida in stato d’ebbrezza, quindi.
Come valutare la tenuità?
Ma quali sono gli elementi che il giudice deve prendere in considerazione per ritenere “particolarmente tenue” la condotta in questione? A questa domanda risponde, appunto, la citata decisione della Cassazione. Che, in realtà, indica quali sono gli elementi da non prendere in considerazione. O meglio: spiega chiaramente che il giudice non può ponderare la tenuità basandosi sugli elementi già valorizzati dalla norma penale.
Nella guida in stato di ebbrezza, infatti, la norma definisce anzitutto diversi gradi di gravità, stabilendo cioè che a determinati livelli di tasso alcolemico, corrisponda una diversa sanzione. Non solo: prevede una specifica circostanza aggravante nel caso in cui l’accertamento del reato avvenga in fascia notturna. Ebbene, questo è il criterio indicato dalla Cassazione, questi fattori non possono rilevare per il giudizio circa la tenuità. Il giudice, infatti, è già chiamato a prendere in esame tali aspetti, per stabilire l’entità della sanzione penale. Ai fini del giudizio circa la tenuità, quindi, dovrà considerare le concrete modalità di estrinsecazione del fatto. Dovrà verificare se si è generato un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità e non potrà farlo guardando alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale