La capacità reddituale delle famiglie ha subito a causa della crisi pandemica in atto una considerevole contrazione, che sarà, purtroppo, destinata ad aggravarsi quando cadrà il divieto di licenziamento (31.3.2021 – art. 1 comma 310, L. 30.12.2020 n. 178).

Che fare, quindi, se si è obbligati alla corresponsione di un assegno di mantenimento (a favore dei figli o del coniuge) in base ad un provvedimento giudiziale?

Innanzitutto, va detto che non è possibile sospendere, ritardare o ridurre il pagamento dell’assegno di mantenimento in via unilaterale, semplicemente invocando la crisi economica straordinaria generata dalla pandemia. Tale condotta arbitraria, infatti, potrebbe integrare gli estremi del reato previsto e punito dagli artt. 570 e 570 bis cod. pen., oltre a quelli dell’illecito civile extracontrattuale (cd. illecito endofamiliare), in quanto violazione dei doveri di mantenimento della prole che grava su ciascun genitore che non esime da responsabilità l’obbligato, nemmeno quando al mantenimento della prole vi provvede l’altro genitore.

Per evitare di incorrere in responsabilità penali e civili, quindi, sarà necessario attivare il procedimento giudiziale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (o del provvedimento di mantenimento e affidamento della prole, nel caso di genitori non coniugati) e sottoscrivere, quantomeno, un accordo stragiudiziale d’intesa con l’altra parte (beneficiario dell’assegno).

Se la riduzione del reddito conseguente alla crisi pandemica ha comportato una modifica sostanziale della situazione reddituale o patrimoniale dell’obbligato o del beneficiario dell’assegno, ciò rappresenta, infatti, senz’altro, una “circostanza nuova e sopravvenuta” che legittima la richiesta di modifica delle condizioni inerenti al mantenimento precedentemente stabilite.

Perché la richiesta venga accolta, tuttavia, la parte interessata dovrà provare (in modo rigoroso) che la diminuzione del reddito causata dall’emergenza sanitaria ha alterato l’equilibrio economico stabilito in precedenza (dimostrando di non disporre di entrate sufficienti a soddisfare le esigenze dell’avente diritto come in precedenza stabilite), sicché si rende necessario adeguare la misura dell’assegno alla nuova (deteriore) situazione economica.

In caso di accoglimento della richiesta, la riduzione dell’assegno decorrerà dalla data di deposito della domanda.

(avv. Debora Valentini)