Quando guidiamo e siamo coinvolti in un incidente, ci sono alcune regole da seguire per evitare che le conseguenze divengano più gravi. Una buona regola è quella di avvisare subito la propria assicurazione. Infatti, normalmente i veicoli sono assicurati (o, comunque, dovrebbero esserlo); cioè, i danni alle persone o alle cose vengono risarciti dalle assicurazioni che, pertanto, devono essere tempestivamente avvisate quanto succede un sinistro.

È accaduto che un guidatore, regolarmente assicurato e coinvolto in un incidente, abbia avvisato la propria assicurazione dopo due mesi. La società di assicurazione, rilevando il ritardo, ha negato il risarcimento. Secondo il punto di vista dell’assicurazione, infatti, il forte ritardo nella comunicazione del sinistro avrebbe fatto perdere all’assicurato il diritto di essere garantito dall’assicurazione. È proprio così?

Cosa dice il Codice Civile

Il Codice Civile dedica due articoli a questo tema. Il primo è il numero 1913 che dice: “L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente …, entro tre giorni…”. Dunque, è previsto per legge un termine brevissimo che dovrebbe essere rispettato da tutte le persone coinvolte in un incidente. E se non si avvisa la propria assicurazione si perde il diritto di essere garantiti? Il rischio è enorme, perché l’assicurazione paga al posto nostro i danni: senza l’intervento dell’assicurazione, potremmo dover pagare degli importi al di sopra delle nostre possibilità o tali da mandarci in rovina. Ma la denuncia oltre il terzo giorno non priva del diritto di avere la copertura assicurativa.

Infatti, il successivo articolo 1915 stabilisce che “L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso… perde il diritto all’indennità”. Dunque, per perdere il diritto all’indennizzo non basta aver ritardato l’avviso per negligenza o distrazione, ma serve che il ritardo dell’avviso avvenga con “dolo”, cioè, bisogna averlo fatto apposta. La legge, con questa regola, vuole punire gli assicurati che ritardano di avvisare l’assicurazione per motivi illeciti, ad esempio per rendere più complicata o più onerosa l’attività dell’assicurazione.

Il rischio residuo nel ritardo

In ogni caso, il mancato avviso tempestivo all’assicurazione per incuria o distrazione comporta comunque qualche rischio perché, per legge, se l’assicuratore subisce un pregiudizio dal fatto di essere stato avvisato in ritardo, potrà ridurre l’identità in proporzione ai maggiori costi che il ritardo le ha provocato.

Nel caso in esame, è accaduto che un indennizzo era stato negato a causa del ritardo. La Corte di Cassazione ha però rilevato che, per perdere l’indennizzo, il semplice ritardo non basta: è necessario che sia stato “doloso” ed è pertanto necessario verificare se l’assicurato, nel comunicare dopo due mesi l’incidente all’assicurazione, l’abbia fatto apposta. (Corte di Cassazione n. 24210/19)