Dall’accertamento di una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali non significa, automaticamente, che sorga il diritto al risarcimento del danno. Chi subisce una lesione alla propria privacy, quindi, non necessariamente ha titolo per avanzare una pretesa risarcitoria. Serve dimostrare che si è trattato di una lesione effettiva, che ha dato luogo ad un danno serio. I principi sono stati recentemente ribaditi dalla Corte di cassazione in una recente ordinanza (13073/2023).

Pubblicazione online di dati personali

La vicenda trae origine da quello che è diventato ormai un classico esempio di mancato rispetto della normativa privacy, ovvero la indebita pubblicazione di dati personali sul sito istituzionale di un ente pubblico. Il colpevole è un Comune, che, ha pubblicato online una determina relativa al pignoramento di una quota dello stipendio di un dipendente. La determina era correttamente oscurata, ma ad essa era allegata una nota contabile che, invece, conteneva l’indicazione del nominativo del dipendente.

La pubblicazione di questi dati, ovviamente, non è giustificabile. Il Comune non ha negato i fatti, ma ha semplicemente cercato di difendersi, imputando quanto occorso ad un errore di distrazione da parte dell’addetto al caricamento. Decisamente troppo poco, per escludere la responsabilità per un indebito trattamento di dati personali. Per il tempo in cui il materiale è rimasto visibile online, il malcapitato dipendente è stato evidentemente esposto ad una situazione ingiustamente pregiudizievole.

Il risarcimento danni: la violazione GDPR non basta

Da qui la richiesta di risarcimento danni, che i giudici hanno ritenuto fondata. La Corte di cassazione ha tenuto a precisare che la mera violazione delle norme del GDPR non è tale da determinare una lesione del diritto alla riservatezza. In concreto: il titolare del trattamento che commette un errore, non necessariamente deve risarcire dei danni alla persona cui si riferiscono i dati trattati. Lo dovrà fare, questo sì, nel caso in cui da questo errore derivi una lesione seria ed un danno grave. Circostanza che, nel caso specifico, si è appunto realizzata.